IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           su proposta del 
 
                       MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
triennale 2020-2022»; 
  Visto l'art. 1, comma 14, della citata legge n. 160  del  2019,  il
quale ha istituito un apposito fondo  da  ripartire  nello  stato  di
previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  con  una
dotazione di 435 milioni di euro per l'anno 2020, di 880  milioni  di
euro per l'anno 2021, di 934 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  di
1.045 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.061 milioni di  euro  per
l'anno 2024, di 1.512 milioni di  euro  per  l'anno  2025,  di  1.513
milioni di euro per  l'anno  2026,  di  1.672  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni 2033 e 2034; 
  Considerato che l'art. 1, comma 14, della citata legge n.  160  del
2019, prevede tra le finalita' del  fondo  l'economia  circolare,  la
decarbonizzazione dell'economia, la  riduzione  delle  emissioni,  il
risparmio energetico, la sostenibilita' ambientale e, in generale,  i
programmi di investimento ed i progetti a carattere innovativo, anche
attraverso contributi ad imprese, ad  elevata  sostenibilita'  e  che
tengano conto degli impatti sociali; 
  Considerato l'art. 1, commi 18, 19 e 622 della citata legge n.  160
del 2019 che dispongono che una quota del fondo di  cui  al  predetto
comma 14, sia destinata alla realizzazione  di  specifici  interventi
(completamento  del  polo  metropolitano  M1-M5  di   Cinisello-Monza
Bettola, Ryder Cup, interventi di progettazione  e  realizzazione  di
bonifiche finalizzate al recupero dei  residuati  del  munizionamento
impiegato nei poligoni militari) il cui finanziamento e'  previsto  a
valere sulle risorse di cui al predetto comma 14 per  complessivi  29
milioni di euro nel 2020, 32 milioni nel 2021, 30 milioni  nel  2022,
20 milioni nel 2023 e  alla  cui  assegnazione  alle  amministrazioni
competenti si provvede mediante l'adozione di un apposito decreto del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  di  utilizzo  delle  citate
risorse; 
  Considerato l'art. 3, comma  12-bis,  del  decreto-legge  11  marzo
2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio  2020,
n.  31,  recante  disposizioni  urgenti  per  l'organizzazione  e  lo
svolgimento  dei  Giochi  olimpici  e  paralimpici  invernali  Milano
Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonche' in  materia
di divieto di pubblicizzazione  parassitaria,  che  ha  previsto  per
l'intervento del primo periodo dell'art. 1, comma 18 della  legge  n.
160/2019,   il   finanziamento   della   citata    misura    mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo finalizzato  al
rilancio degli  investimenti  delle  amministrazioni  centrali  dello
Stato,  in  luogo  del  finanziamento   disposto   a   valere   sugli
stanziamenti del citato Fondo; 
  Considerato che, al netto degli interventi di cui all'art. 1, commi
18, 19 e 622 della legge n. 160 del 2019,  il  cui  finanziamento  e'
previsto a valere sulle risorse di cui al predetto comma 14, e di cui
all'art. 1, comma 18, primo periodo, della legge n. 160/2019, il  cui
finanziamento e' disposto  mediante  corrispondente  riduzione  degli
stanziamenti del citato comma 14, la dotazione  residuale  del  Fondo
per gli investimenti oggetto  di  riparto  con  il  presente  decreto
ammonta a 356 milioni di euro per l'anno 2020, 668  milioni  di  euro
per l'anno 2021, 714 milioni di euro per l'anno 2022, 835 milioni  di
euro per l'anno 2023, 871 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  1.322
milioni di euro per l'anno 2025, 1.503 milioni  di  euro  per  l'anno
2026, 1.672 milioni di euro per gli anni  dal  2027  al  2032,  1.700
milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma  24,  della  legge  di
bilancio 2020-2022, il citato fondo  e'  ripartito  con  uno  o  piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
interessati, in relazione ai programmi  settoriali  presentati  dalle
amministrazioni centrali dello Stato per le  materie  di  competenza;
che  gli  schemi  dei  decreti  sono   trasmessi   alle   commissioni
parlamentari competenti per materia, le quali  esprimono  il  proprio
parere entro  trenta  giorni  dalla  data  dell'assegnazione  e  che,
decorso tale termine, i decreti  possono  essere  adottati  anche  in
mancanza del predetto parere; 
  Considerato che il citato art. 1, comma 24, della legge n. 160  del
2019 prevede, altresi', che  con  gli  stessi  predetti  decreti  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di   concerto   con   i   Ministri
interessati, si individuano i criteri e le modalita' per  l'eventuale
revoca degli stanziamenti, anche pluriennali,  non  utilizzati  entro
ventiquattro  mesi  dalla  loro  assegnazione  e  la   loro   diversa
destinazione nell'ambito delle finalita' previste dai commi da  14  a
26 dell'art. 1 della stessa legge di bilancio  2020-2022,  stabilendo
che, in tal caso il Ministero dell'economia e delle finanze provveda,
con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche  in
conto residui; 
  Considerato, altresi', che  anche  a  causa  dell'evoluzione  della
pandemia da Covid-19 non risulta ancora definita  la  tempistica  con
cui le medesime amministrazioni potranno disporre dei predetti fondi; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  stabilire  con  successivi  decreti   del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di   concerto   con   i   Ministri
interessati, i criteri e le modalita' di revoca  degli  stanziamenti,
anche pluriennali, non utilizzati entro ventiquattro mesi dalla  loro
assegnazione  e  la  loro  diversa  destinazione  nell'ambito   delle
finalita' previste dai commi da 14 a  26  dell'art.  1  della  stessa
legge n. 160 del 2019, ferma restando la  trasmissione  dei  predetti
decreti alle commissioni  parlamentari  competenti  per  materia,  le
quali esprimono  il  loro  parere  entro  trenta  giorni  dalla  data
dell'assegnazione; decorso tale termine,  i  decreti  possono  essere
adottati anche in mancanza del predetto parere; 
  Considerato che i programmi di  spesa  potranno  essere  realizzati
utilizzando i contributi, sulla base di criteri di economicita' e  di
contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con
oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca
europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del  Consiglio
d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e  con  i  soggetti
autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del  testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  compatibilmente  con  gli
obiettivi  programmati  di  finanza  pubblica  e  ferme  restando  le
procedure per l'autorizzazione all'utilizzo  dei  contributi  di  cui
all'art. 4, comma 177-bis, della legge  24  dicembre  2003,  n.  350,
introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296; 
  Visto l'art. 1, comma 25, della richiamata legge n. 160  del  2019,
il quale stabilisce che ai fini  del  monitoraggio  degli  interventi
finanziati dal fondo di cui al comma 14 del medesimo articolo,  anche
in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse  assegnate,  tenuto
conto del monitoraggio di cui  al  decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 229, e delle risultanze del piu' recente rendiconto generale
dello Stato, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di  ogni  anno,
illustra, in una apposita sezione della relazione di cui all'art.  1,
comma 1075, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  lo  stato  dei
rispettivi  investimenti  e  dell'utilizzo  dei   finanziamenti   con
indicazione delle principali criticita'  riscontrate  nell'attuazione
degli interventi; 
  Viste le proposte presentate dalle amministrazioni  centrali  dello
Stato; 
  Considerato che allo  stato  occorre  procedere  alla  ripartizione
delle risorse disponibili del fondo; 
  Visti i pareri resi dalle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente  in
data 23 settembre 2020 e 22 settembre 2020; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1,  commi  14  e  24  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' disposta la ripartizione del Fondo
finalizzato al  rilancio  degli  investimenti  delle  amministrazioni
centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese tra le amministrazioni
centrali dello Stato,  per  un  importo  complessivo  pari  a  19,701
miliardi di euro nel periodo 2020-2034, come da  allegato  1  che  fa
parte integrante del presente decreto. 
  2. Nell'ambito degli stanziamenti assegnati ai sensi del  comma  1,
gli interventi sono individuati dalle amministrazioni centrali  dello
Stato  nel  rispetto   delle   procedure   previste   dalla   vigente
legislazione,  anche,  ove  necessario,  attraverso  l'intesa  con  i
livelli di Governo decentrati ed il sistema delle autonomie. 
  3. Al fine di garantire il monitoraggio della spesa effettuata,  si
applica  il  decreto  legislativo   29   dicembre   2011,   n.   229,
conseguentemente l'intervento deve  essere  corredato,  ove  previsto
dalla normativa vigente, dal Codice unico di  progetto  (CUP)  e  dal
Codice identificativo di gara (CIG). Tali codici sono riportati nelle
fatture  elettroniche  e  nei  mandati  di  pagamento  relativi  agli
interventi. 
  4. Ai  fini  della  valutazione  dello  stato  di  avanzamento  dei
programmi  finanziati  e  delle  principali  criticita'   riscontrate
nell'attuazione degli interventi, ai sensi  dell'art.  1,  comma  25,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i Ministeri inviano entro il 15
settembre di ogni anno una apposita  relazione  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze  e
alle commissioni parlamentari competenti per materia. 
    Roma, 23 dicembre 2020 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Gualtieri, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
                                  Patuanelli, Ministro dello sviluppo
                                  economico 
 
                                  Catalfo,  Ministro  del  lavoro   e
                                  delle politiche sociali 
 
                                  Bonafede, Ministro della giustizia 
 
                                  Di  Maio,  Ministro  degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Azzolina, Ministro dell'istruzione 
 
                                  Manfredi,                  Ministro
                                  dell'universita' e della ricerca 
 
                                  Lamorgese, Ministro dell'interno 
 
                                  Costa,  Ministro  dell'ambiente   e
                                  della tutela del territorio  e  del
                                  mare 
 
                                  De    Micheli,    Ministro    delle
                                  infrastrutture e dei trasporti 
 
                                  Guerini, Ministro della difesa 
 
                                  Bellanova, Ministro delle politiche
                                  agricole alimentari e forestali 
 
                                  Franceschini, Ministro per i beni e
                                  le  attivita'   culturali   e   del
                                  turismo 
 
                                  Speranza, Ministro della salute 

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2021 
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 243